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LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022, ad eccezione dell'art. 31 che entra in vigore l'1/1/2023. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026)
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Testo in vigore dal:  20-2-2026
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Art. 9

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle
((procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento))
alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
1-bis.
((Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonché nel caso di incompletezza del loro contenuto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo.
4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto Fondo.
5-bis.
((Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.))
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.