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LEGGE 15 luglio 2022, n. 99

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (22G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2024)
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Testo in vigore dal:  27-7-2022

Art. 8

Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.
3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa). - (omissis)
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.»
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»
- La legge 8 novembre 2021, n. 163, recante: «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 novembre 2021, n. 276.
- Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39:
«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»