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LEGGE 20 aprile 2022, n. 45

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. (22G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/2022
Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 9 giugno 2022
Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 30 marzo 2023
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2023)
Testo in vigore dal:  10-5-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;
b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.