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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2022, n. 183

Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. (22G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2022
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Testo in vigore dal:  15-12-2022

Art. 4

Disposizioni transitorie
1. È istituita la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, formata dai componenti della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Comitato centrale dall'articolo 8, commi 14, 15 e 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate alla Commissione straordinaria di cui al primo periodo, che è presieduta dal Presidente della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Fino all'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Consiglio direttivo dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate ad una Commissione straordinaria di tre iscritti agli albi professionali di fisioterapista nominata per ciascun Ordine territoriale con provvedimento del Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, d'intesa con le commissioni di albo territorialmente competenti, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'incarico di amministrare l'Ordine e di convocare l'assemblea per l'elezione degli organi direttivi da tenersi entro quarantacinque giorni dalla attuazione dell'avvicendamento di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.
3. La Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista istituite all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione cessano dalle loro funzioni a seguito della nomina dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 2.
4. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, da tenersi entro quarantacinque giorni dal completamento delle fasi elettorali degli ordini territoriali di cui al comma 2, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 sono espletati dal Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.
5. All'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 1 e degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, di cui al comma 1, e le commissioni straordinarie, di cui al comma 2, cessano dalle loro funzioni.