stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". (21G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
nascondi
vigente al 22/06/2021
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.
3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21, sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:
Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.