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LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2021)
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Testo in vigore dal:  22-5-2021
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Art. 6

Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale
1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente. (1)
((3))
3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.
4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 183, comma 10-bis) che "La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quater) che "La dotazione del fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021".