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LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. (17G00226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2018
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Testo in vigore dal:  20-1-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.
4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti e in alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124:
«Art. 3. - Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63:
«Art. 2. - Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.».
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».