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LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2017
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Testo in vigore dal:  21-11-2017

Art. 5



Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri:
1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI;
2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;
d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:
1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;
e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza;
f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;
g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;
h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;
i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;
m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:
1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;
2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;
3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:
3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:
4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;
4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;
4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;
5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:
5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;
6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97;
p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.
Note all'art. 5:
- La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2016, n. L 26.
- Il titolo XVIII, capo V del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., reca:
«Titolo XVIII - Sanzioni e procedimenti sanzionatori, Capo V - Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
(omissis);
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
(omissis).».
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2007, n. 253.
- La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.