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LEGGE 7 aprile 2017, n. 47

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2018)
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Testo in vigore dal:  6-5-2017

Art. 3

Divieto di respingimento
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17). - 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».
- Il testo dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.
2.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 33. - 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(Omissis).».