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LEGGE 7 aprile 2017, n. 47

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2018)
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Testo in vigore dal:  6-5-2017

Art. 18

Minori richiedenti protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'art. 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali). - 1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'art. 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.
4.
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.».