LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
Disposizioni  fiscali  per  le   cessioni   gratuite   di   eccedenze
alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di  solidarieta'
                               sociale 
 
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,
n. 441, non opera per le  seguenti  tipologie  di  beni,  qualora  la
distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita  agli  enti  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: 
    a) delle eccedenze alimentari di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c); 
    b) dei medicinali,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera
g-bis), donati secondo  le  modalita'  individuate  dal  decreto  del
Ministro della salute adottato  ai  sensi  dell'articolo  157,  comma
1-bis, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  introdotto
dall'articolo 15 della presente legge; 
    c) degli articoli  di  medicazione  di  cui  le  farmacie  devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea  ufficiale,  di
cui al numero 114) della tabella A, parte III,  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  piu'
commercializzati,  purche'  in  confezioni   integre,   correttamente
conservati e ancora  nel  periodo  di  validita',  in  modo  tale  da
garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; 
    d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura  della  persona,
dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli  integratori
alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei  prodotti
di cartoleria e di  cancelleria,  non  piu'  commercializzati  o  non
idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,  danni
o vizi che non ne modificano l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri
motivi similari; 
    d-bis) dei libri e dei relativi  supporti  integrativi  non  piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; (8) 
    ((d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento,  dei  mobili  e
dei  complementi  di  arredo,  dei  giocattoli,  dei  materiali   per
l'edilizia  inclusi  i  materiali  per   la   pavimentazione,   degli
elettrodomestici  ad  uso  civile   ed   industriale,   nonche'   dei
televisori, personal computer, tablet, e-reader e  altri  dispositivi
per la lettura in formato elettronico, non  piu'  commercializzati  o
non idonei alla commercializzazione  per  imperfezioni,  alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per
altri motivi similari;)) 
    e) degli altri prodotti  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari. 
  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che: 
    a)  per  ogni  cessione  gratuita  sia  emesso  un  documento  di
trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.
472, ovvero un documento equipollente; 
    b)  il  donatore  trasmetta  agli   uffici   dell'Amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna  di  esse,  dei
dati contenuti nel relativo documento di trasporto  o  nel  documento
equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base
dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del  direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo  di
comunicazione di  cui  alla  presente  lettera  per  le  cessioni  di
eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per  le  cessioni
che, singolarmente considerate,  siano  di  valore  non  superiore  a
15.000 euro; 
    c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine  del  mese
successivo   a   ciascun   trimestre,    un'apposita    dichiarazione
trimestrale, recante gli estremi dei documenti  di  trasporto  o  dei
documenti  equipollenti  relativi  alle  cessioni  ricevute,  nonche'
l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita'  alle  proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia  accertato  un  utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si  considerano
effettuate, agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale. 
  3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare  un  terzo
di adempiere per loro conto, ferma restando  la  responsabilita'  del
donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere  b)
e c) del comma 3. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. 
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  dopo  le  parole:  «Le  derrate  alimentari  e  i  prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti,  da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 
      2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  19
agosto 2016, n. 166»; (1)(2) 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
del presente comma si applicano a condizione  che  per  ogni  singola
cessione sia predisposto un documento di  trasporto  progressivamente
numerato ovvero un documento equipollente,  contenente  l'indicazione
della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto,  nonche'  della  qualita',
della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
il   soggetto   beneficiario   effettui   un'apposita   dichiarazione
trimestrale di utilizzo dei beni  ceduti,  da  conservare  agli  atti
dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi  dei  documenti
di trasporto o  di  documenti  equipollenti  corrispondenti  ad  ogni
cessione,  e  in  cui  attesti  il  proprio  impegno   a   utilizzare
direttamente  i  beni  ricevuti   in   conformita'   alle   finalita'
istituzionali, e che,  a  pena  di  decadenza  dai  benefici  fiscali
previsti dal  presente  decreto,  ne  realizzi  l'effettivo  utilizzo
diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro». 
  6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole:  «I  prodotti  alimentari»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione,  purche'
siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario  e  le  idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche'  altri
prodotti, da individuare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale  senza  scopo
di lucro,»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici
nonche' agli enti privati  costituiti  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro, di finalita'  civiche  e  solidaristiche  e  che,  in
attuazione del principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
scambio di beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso
forme di mutualita',». 
  7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Tavolo
permanente di  coordinamento  di  cui  all'articolo  8,  con  proprio
decreto, puo' individuare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma  1,  lettera  e),
del presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma
2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma
1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma  2,  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 13 febbraio 2020, n. 15 ha disposto (con l'art. 7,  comma  1)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.