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LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  25-8-2016

Art. 9

Disposizioni in materia di indennità
espropriative giacenti
1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.
2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.