stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA
    AGROALIMENTARE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA
    SPESA PUBBLICA
  • 15
  • 16

  • DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
    AGRICOLE E AGROALIMENTARI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
    Capo I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE
    DEL POMODORO
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
  • 31
  • 32

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA
    DI PRODUZIONE DEL BURRO
  • 33

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
  • 34

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE
  • 35
  • 36

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI
  • 37

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA
  • 38

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
  • 39
  • 40

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI
  • 41

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 42
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-8-2016

Art. 35

Denominazione di birra artigianale
1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1962, n. 234, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione «birra» è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.».