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LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016, ad eccezione dell'art. 20 che entra in vigore il 2/8/2016. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2022)
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Testo in vigore dal:  6-12-2017
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Art. 2

Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
((
2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
))
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
((da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,))
le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese
((trimestrali))
determinate in proporzione
((alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4))
. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria
((trimestrali))
, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.
((
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.
))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.