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LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  19-7-2020
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Art. 14

Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.
(2)
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 1) che "In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020".