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LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
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vigente al 07/06/2021
Testo in vigore dal:  12-1-2017

Art. 74

Violazioni in materia di designazione e di presentazione
1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera ed è nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 48, comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a un'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.
13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le dimensioni del carattere, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.
Note all'art. 74:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.