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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 28




Piano
((...))
per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale
((e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,))
è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021
((fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024))
, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del
((Ministro della cultura))
, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.