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LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-3-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo
((...))
,»;
((1))
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge".