LEGGE 12 agosto 2016, n. 164

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (16G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
Testo in vigore dal: 16-11-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
   Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 11 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  5,  e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in  ragione  dell'andamento  del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,  concorre  al
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e  sociali,  secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge»;((1)) 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  11  ottobre  -  10  novembre
2017, n. 235 (in G.U. 1ª  s.s.  15/11/2017,  n.  46),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  1,  lettera  a),
della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24  dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e
degli enti locali)".