LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016, ad eccezione dell'art. 20 che entra in vigore il 2/8/2016. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2022)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
   Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate 
 
  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo,  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto  con  il  Ministro  della  difesa  ((,   con   il   Ministro
dell'interno  per  la  parte  di  competenza  e   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze)),  presenta  alle  Camere,  per  la
discussione  e  le  conseguenti   deliberazioni   parlamentari,   una
relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro
prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro
durata come definita  ai  sensi  dell'articolo  2,  nonche'  ai  fini
dell'eventuale  modifica  di  uno  o  piu'  caratteri  delle  singole
missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo
di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento
alle missioni concluse nell'anno in  corso,  precisa  l'andamento  di
ciascuna missione e i risultati  conseguiti,  anche  con  riferimento
esplicito   alla   partecipazione   delle   donne   e    all'adozione
dell'approccio di genere nelle  diverse  iniziative  per  attuare  la
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite  n.  1325
del 31 ottobre 2000 e le  risoluzioni  successive,  nonche'  i  Piani
d'azione  nazionali  previsti  per  l'attuazione  delle  stesse.   La
relazione  analitica  sulle  missioni   ((,   verificata   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,))
deve essere accompagnata da un documento  di  sintesi  operativa  che
riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati:  mandato
internazionale, durata, sede, personale  nazionale  e  internazionale
impiegato e scadenza, nonche' i dettagli attualizzati della missione.
La relazione e' integrata  dai  pertinenti  elementi  di  valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani.  Con  la  medesima  relazione,  il  Governo
riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo  sviluppo
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 
  ((1-bis. Ai fini della prosecuzione delle  missioni  in  corso  per
l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata  della
relazione  tecnica  sulla   quantificazione   dei   relativi   oneri,
verificata ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.)) 
  2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; 
    b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130; 
    c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; 
    d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre  2013,  n.  114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; 
    e) l'articolo 3-bis del decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.