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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. (16G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2016
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Testo in vigore dal:  30-1-2016

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 5:
- Per il testo aggiornato dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge:
«Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.».
- Per il testo aggiornato dell'art. 49 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 2.