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LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2024)
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Testo in vigore dal:  18-8-2015

Art. 17

Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:
«e) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
Note all'art. 17:
L'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145, come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;
b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave.
Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;
d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;
e) «armatore»: il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore.
(Omissis).".