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LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  18-8-2015

Art. 10

Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235
1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito».
Note all'art. 10:
Il testo del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
(Omissis).".