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LEGGE 18 giugno 2015, n. 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonchè disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. (15G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2015
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Testo in vigore dal:  8-7-2015

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.