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LEGGE 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015.
Le disposizioni per l'elezione della Camera dei Deputati decorrono dal 1° luglio 2016.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2017)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-2-2017
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Elezione della Camera dei deputati
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
((1))
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, lettera f), "limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»".