LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
Istituzione  finanziaria  per  la  cooperazione  internazionale  allo
                              sviluppo 
 
  1. Nell'ambito delle finalita' della presente  legge,  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai  compiti
di istituzione finanziaria per la  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8,  21  e  27,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
l'Agenzia possono stipulare  apposita  convenzione  con  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della  medesima  e
delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria  e  la  gestione
dei  profili  finanziari  delle  iniziative  di   cooperazione   allo
sviluppo, per le finalita' di  cui  all'articolo  8  nonche'  per  la
strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito  di
accordi con organizzazioni finanziarie  europee  o  internazionali  o
della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 
  3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2  sono  a
carico del bilancio dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
sviluppo. 
  4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa  puo'  destinare,  nel
limite annuo stabilito con  apposita  convenzione  stipulata  tra  la
medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,  risorse
proprie ad  iniziative  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
legge, anche in  regime  di  cofinanziamento  con  soggetti  privati,
pubblici o internazionali,  previo  parere  favorevole  del  Comitato
congiunto di cui all'articolo 21. 
  ((4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa
ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di  cui  all'articolo
8, comma 1, possono  essere  assistite,  anche  integralmente,  dalla
garanzia dello Stato,  quale  garanzia  di  ultima  istanza,  secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia
dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   sensi
dell'articolo 31 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  50
milioni di  euro  per  l'anno  2019,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento
delle  risorse  destinate  alle  garanzie  assunte  dallo  Stato.  Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Le  risorse  non  utilizzate  al
termine dell'anno 2019 sono versate sulla  contabilita'  speciale  di
cui al medesimo articolo 37, comma 6,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile)). 
  5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le  modalita'
di attuazione del presente articolo.