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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 22

Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
4-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213))
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5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.