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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  29-8-2014

Art. 15

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.
10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.