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LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  4-9-2013

Art. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.
Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 1, 10, 11, 12, 23 e l'allegato II del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O., come modificati dalla presente legge, così recitano:
"Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio."
"Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B."
"Art. 11 (Nuove tecnologie di riciclaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalità, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000)."
"Art. 12 (Smaltimento). - 1. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma dell'art. 10, comma 1."
"Art. 23 (Etichettatura). - 1. Le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.
5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea."

"Allegato II

(art. 10)
Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio
PARTE A: TRATTAMENTO
Requisiti tecnico-gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori
Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo.
1. Ubicazione
1.1 Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai nuovi impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1 L'impianto non deve ricadere:
a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera n), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 146 del citato decreto.
1.1.2 Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
2. Organizzazione e dotazione degli impianti di stoccaggio e di trattamento
2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio/trattamento.
2.2 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
2.3 Gli impianti devono essere provvisti di:
a. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
g. idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 m lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
h. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento.
2.4 L'impianto di trattamento deve essere, altresì, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso.
2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti);
- lo stato fisico;
- la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2.6 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
3. Requisiti degli impianti di stoccaggio e di trattamento
3.1 Gli impianti devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
3.2 La gestione degli impianti non deve comportare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
3.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
3.5 L'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento.
4. Modalità di conferimento
4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico.
4.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi.
5. Criteri per lo stoccaggio
5.1 Lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in apposti contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5.4 Nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
5.5 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 5.6 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccolti dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
5.8 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
5.9 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
5.10 In caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.
5.11 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici.
5.13 I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
5.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
5.15 Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.
6. Bonifica dei contenitori
6.1 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti
7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a trattamento, devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili non-ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora possibile, per caratteristiche chimiche al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.
7.2 Il trattamento deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa in sicurezza delle pile e accumulatori al litio per il possibile insorgere di problemi di surriscaldamento.
7.4 Tutti gli impianti di trattamento devono adottare le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, con riferimento a quanto indicato nel «Reference Document on Best Available Tecniques in the Non Ferrous Metals Industries» e nelle Linee guida nazionali per impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC.
PARTE B: RICICLAGGIO
1: (abrogato).
2. (abrogato).
3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccesivi;
b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.".