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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11 (in G.U. 2/2/2013, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-3-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticità nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni commissariali di alcune emergenze ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di Cogoleto (GE), nonché di consentire la proroga della gestione straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al fine di consentire le attività necessarie a porre in sicurezza, rimuovere e trasferire la nave stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al
((31 dicembre 2015))
. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((5))
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 31 dicembre 2013.
2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 4-quater) che "La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania".