LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
Testo in vigore dal: 13-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
      Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 
 
  1. I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle
citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che
di rendiconto, ((conseguono un saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali,   come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10)). 
  ((1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge  di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e  su
base triennale, e'  prevista  l'introduzione  del  fondo  pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa. A  decorrere  dall'esercizio  2020,
tra le entrate e le spese finali  e'  incluso  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali)). 
  ((2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui  al
comma 1 del presente articolo registri un valore negativo  del  saldo
di cui al medesimo  comma  1,  il  predetto  ente  adotta  misure  di
correzione  tali  da  assicurarne  il  recupero  entro  il   triennio
successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5  la
legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)). 
  ((4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le  sanzioni  da
applicare  alle  regioni,  ai  comuni,  alle  province,  alle  citta'
metropolitane e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.  La  legge
di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
    a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
    b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
    c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore  dei  premi
agli enti  del  medesimo  comparto  che  hanno  rispettato  i  propri
obiettivi)). 
  5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente  legge,  al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, la legge dello  Stato,  sulla  base  di  criteri
analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali  e  tenendo
conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori  obblighi
a carico degli enti di cui al comma  1  in  materia  di  concorso  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle
amministrazioni pubbliche. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.