LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
Testo in vigore dal: 13-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e  delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o  al  verificarsi
                        di eventi eccezionali 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9,  comma  5,  e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in  ragione  dell'andamento  del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,  concorre  al
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e  sociali,  secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge)).((3)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)). 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre  -
10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª  s.s.  15/11/2017,  n.  46),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato  il
comma 1 del presente articolo).