LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13-bis 
 
 
               (Equo compenso e clausole vessatorie). 
 
  1. Il compenso  degli  avvocati  iscritti  all'albo,  nei  rapporti
professionali  regolati  da  convenzioni   aventi   ad   oggetto   lo
svolgimento, anche in forma associata o societaria,  delle  attivita'
di cui all'articolo 2, commi 5 e  6,  primo  periodo,  in  favore  di
imprese bancarie e assicurative, nonche' di  imprese  non  rientranti
nelle categorie delle microimprese o delle piccole o  medie  imprese,
come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del
6 maggio  2003,  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  del  presente
articolo,  con  riferimento  ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono
unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 
  2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo  il  compenso
determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
((e conforme ai))  parametri  previsti  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi  dell'articolo
13, comma 6. 
  3. Le convenzioni di cui al comma 1  si  presumono  unilateralmente
predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova
contraria. 
  4. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  vessatorie  le
clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che
determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso
pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico
dell'avvocato. 
  5. In particolare si considerano vessatorie ((...)) le clausole che
consistono: 
    a)  nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di   modificare
unilateralmente le condizioni del contratto; 
    b) nell'attribuzione al cliente della facolta'  di  rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto; 
    c) nell'attribuzione al  cliente  della  facolta'  di  pretendere
prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo
gratuito; 
    d) nell'anticipazione delle spese  della  controversia  a  carico
dell'avvocato; 
    e) nella previsione di clausole  che  impongono  all'avvocato  la
rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione; 
    f) nella previsione di termini di pagamento superiori a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
    g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione  delle  spese
di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo  il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o
recuperate dalla parte; 
    h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi  di  nuova   convenzione
sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,
anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o
fatturati; 
    i) nella previsione che il compenso pattuito per  l'assistenza  e
la consulenza in materia contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di
sottoscrizione del contratto. 
  6. Le clausole di cui al comma 5, (( lettere a), b),  c),  d),  e),
g), h) e i) )), si considerano vessatorie ((...)). 
  7.  Non  costituiscono  prova   della   specifica   trattativa   ed
approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali
le medesime sono state svolte. 
  8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5  e  6
sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  10. Il  giudice,  accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6. 
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile. 
                                                                  (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art.  19-quaterdecies,
comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della  legge
31 dicembre 2012,  n.  247,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni
rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge  22  maggio
2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai
fini di cui al comma 10 del predetto articolo  13-bis  sono  definiti
dai decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".