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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  23-7-2016
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Art. 19

Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea
1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal
((Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis))
.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal
((Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis))
, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.
Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal
((Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis))
, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.