LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 19 
 
 
   Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea 
 
  1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale  di
un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di
seguito  denominato  «Comitato  tecnico  di  valutazione»,  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, coordinato e presieduto dal ((Segretario del  CIAE
di cui all'articolo 2, comma 9-bis)). 
  2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina,  nel  quadro  degli
indirizzi del Governo, la predisposizione  della  posizione  italiana
nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea.  A
tal fine, il Comitato  tecnico  di  valutazione  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni
sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce  e
definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia  in  sede  di
Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; 
    b)   trasmette   le   proprie   deliberazioni    ai    competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse
istanze dell'Unione europea; 
    c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE. 
  3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del
Comitato tecnico di valutazione abilitato a  esprimere  la  posizione
dell'amministrazione. 
  4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione  sono  istituiti
singoli gruppi  di  lavoro  incaricati  di  preparare  i  lavori  del
medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche.  I  gruppi  di
lavoro sono presieduti dal ((Segretario del CIAE di cui  all'articolo
2, comma 9-bis)), o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di
lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 
  5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni  e  le
province autonome, il Comitato tecnico di valutazione e' integrato da
un rappresentante di ciascuna regione e provincia  autonoma  indicato
dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli  enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e  dall'UNCEM.
Le riunioni  del  Comitato  tecnico  di  valutazione  integrato  sono
convocate dal ((Segretario del CIAE  di  cui  all'articolo  2,  comma
9-bis)), d'intesa con il direttore dell'ufficio di  segreteria  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  con  il  direttore
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che vi  partecipano,  e  si  svolgono  presso  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Alle riunioni del Comitato tecnico di  valutazione  partecipano,
in qualita' di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
Qualora siano trattate  materie  che  interessano  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  al  Comitato  tecnico  di
valutazione partecipano, in qualita' di  osservatori,  rappresentanti
della Conferenza dei presidenti  delle  assemblee  legislative  delle
regioni e delle province autonome. 
  7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere
invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive
competenze, rappresentanti  delle  autorita'  di  regolamentazione  o
vigilanza. 
  8. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato  tecnico  di
valutazione  sono  disciplinati  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per  gli
affari europei, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.  Fino
alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, di cui  al  primo  periodo,  restano  efficaci  gli  atti
adottati in attuazione dell'articolo  2,  comma  4,  ultimo  periodo,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
  9. Non si applica l'articolo  29,  comma  2,  lettera  e-bis),  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.