LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
       Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 
 
  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei
lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a
corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo'
essere oggetto di  accordi  sindacali  nell'ambito  di  procedure  ex
articoli  4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente  conclusi
con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto
collettivo di lavoro della categoria. 
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto
di lavoro. (18) (25) ((29)) 
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il
datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS,
accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro. 
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il
datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la
provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza
l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della
fideiussione. 
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione
figurativa. 
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7   trovano
applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 
  7-ter. Nel caso degli  accordi  il  datore  di  lavoro  procede  al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della
legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,
mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991. 
  8. In relazione alle assunzioni  effettuate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione  a  lavoratori  di  eta'  non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la  riduzione  del  50  per  cento  dei
contributi a carico del datore di lavoro. 
  9. Nei casi di cui al comma 8, se il  contratto  e'  trasformato  a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino  al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  la  riduzione  dei
contributi spetta per un periodo  di  diciotto  mesi  dalla  data  di
assunzione. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi da 8  a  10  si  applicano  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della  Commissione,  del  6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui
all'articolo 2, punto 18),  lettera  e),  del  predetto  regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne  di  qualsiasi
eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente   retribuito   da   almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 
  12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per  l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi  dell'occupazione  giovanile  e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  del  5  ottobre  2012,  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto  confermato
in ogni sua disposizione. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 
  14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,
le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di
lavoratori  dipendenti  dalle  stesse  imprese  per  qualsiasi  causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «quando  esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle
stesse imprese licenziati per giustificato  motivo  oggettivo  o  per
riduzione del personale o sospesi». 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 
  16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 
  17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale. (14) 
  18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la  veridicita'  della
data  e  la  autenticita'  della  manifestazione  di  volonta'  della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie. (14) 
  19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui
al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il
lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero
all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non
effettui la revoca di cui al comma 21. (14) 
  20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere  allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente  effettuata  quando  e'  recapitata  al  domicilio  della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad
altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. (14) 
  21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi
con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La
revoca puo' essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e
l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto
eventualmente percepito in forza di esse. (14) 
  22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non
provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni
dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. (14) 
  23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. (14) 
  23-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  16  a  23  trovano
applicazione, in quanto compatibili,  anche  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori impegnati con contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  con  contratti  di
associazione in partecipazione  di  cui  all'articolo  2549,  secondo
comma, del codice civile. (14) 
  24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura  dei  figli  all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: 
    a) il padre lavoratore dipendente,  entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio ((,  anche  in  caso  di  morte  perinatale)),  ha
l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno.  Entro
il medesimo periodo, il padre lavoratore  dipendente  puo'  astenersi
per un ulteriore periodo di due giorni,  anche  continuativi,  previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante  a  quest'ultima.  In  tale  ultima
ipotesi, per il periodo di due giorni goduto  in  sostituzione  della
madre e' riconosciuta un'indennita' giornaliera  a  carico  dell'INPS
pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno  in
aggiunta  all'obbligo  di  astensione  della  madre  e'  riconosciuta
un'indennita' pari al 100 per  cento  della  retribuzione.  Il  padre
lavoratore e' tenuto a  fornire  preventiva  comunicazione  in  forma
scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti  per  astenersi  dal
lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto  a  65  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2013,   2014   e   2015,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015,  ai
sensi del comma 69 del presente articolo; (15) (17) (21) (23) ((25)) 
    b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo  di  maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo  parentale
di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32  del  citato  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.   151   del   2001,   la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di  baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro. (15) 
  25. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26: 
    a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo  delle  misure
sperimentali di cui al comma 24; 
    b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24,  lettera
b), tenuto anche conto  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 
  26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a  determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma  24,  lettera  b),  e  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali  e'  riconosciuto  il  beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale. 
  27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della
presente  legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
determinato di durata fino a sei  mesi,  i  soci  di  cooperative  di
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con  contratto
di   inserimento,   i   lavoratori   occupati   con   contratto    di
somministrazione presso  l'utilizzatore,  i  lavoratori  assunti  per
attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
soggetti impegnati in  lavori  socialmente  utili  assunti  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,  n.  81,  i
lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al  programma  di
emersione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4-bis,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.  Restano  salve  le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei
lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello
direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; 
    c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui
all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della
attivazione degli eventuali accertamenti». 
  28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  247,  sono  soppresse   le   parole:   «In   via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti  dal  seguente:  «A
decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di
cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro
annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il
finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e'  abrogato  il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  29.  Per  l'anno  2011,  per  gli  sgravi   contributivi   di   cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia'  impegnate  per
le medesime finalita'. 
  30. All'articolo 22, comma 11, secondo  periodo,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo  non  inferiore  a
sei mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  non
inferiore ad un anno ovvero per tutto  il  periodo  di  durata  della
prestazione  di  sostegno  al  reddito   percepita   dal   lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di  cui  al  secondo
periodo,  trovano  applicazione  i  requisiti   reddituali   di   cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b)». 
  31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali  sottoscritti
da   associazioni   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore   che   possono
individuare metodi e procedure  di  controllo  e  di  verifica  della
regolarita' complessiva degli appalti,»; 
    b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai  seguenti:
«Il committente imprenditore o  datore  di  lavoro  e'  convenuto  in
giudizio per  il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
eventuali ulteriori subappaltatori.  Il  committente  imprenditore  o
datore di lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore  medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.  Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione  di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». 
  32.  All'articolo  36,  comma  1,  lettera  b-bis),   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le  parole:  «definiti  dalla
contrattazione collettiva» e' inserita  la  seguente:  «nazionale»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o,  in  via  delegata,
dalla contrattazione a livelli decentrati». 
  33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i  quali  lo  stato  di  disoccupazione  costituisca  requisito,  gli
obiettivi e  gli  indirizzi  operativi  di  cui  al  comma  1  devono
prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni: 
    a) colloquio di orientamento entro i tre mesi  dall'inizio  dello
stato di disoccupazione; 
    b) azioni di orientamento collettive fra  i  tre  e  i  sei  mesi
dall'inizio dello  stato  di  disoccupazione,  con  formazione  sulle
modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di  occupazione  adeguate  al
contesto produttivo territoriale; 
    c) formazione  della  durata  complessiva  non  inferiore  a  due
settimane tra i sei e  i  dodici  mesi  dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione,   adeguata   alle   competenze   professionali    del
disoccupato e  alla  domanda  di  lavoro  dell'area  territoriale  di
residenza; 
    d) proposta di adesione ad iniziative di  inserimento  lavorativo
entro la scadenza  del  periodo  di  percezione  del  trattamento  di
sostegno del reddito. 
  1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto  di  lavoro,
che  comportino  la  sospensione  dall'attivita'  lavorativa  per  un
periodo  superiore  ai  sei  mesi,  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi
operativi di cui al comma 1  devono  prevedere  almeno  l'offerta  di
formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»; 
    b) all'articolo 3,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  servizi  per
l'impiego»; 
    c) all'articolo 4, comma 1: 
      1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N.  76,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99; 
      2) alla lettera c), le parole:  «con  durata  del  contratto  a
termine o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i  casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si  tratta  di
giovani,» sono soppresse; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso  di  lavoro
subordinato di durata inferiore a sei mesi». 
  34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei e' definito un sistema di premialita',  per  la  ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla  prestazione  di
politiche attive e servizi per l'impiego. 
  35.  Entro  il  30  giugno  2013  l'INPS  predispone  e   mette   a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera g), del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati
individuali  dei   beneficiari   di   ammortizzatori   sociali,   con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali  relativi  al  tipo  di  ammortizzatore  sociale  di   cui
beneficiano. 
  36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi  in  misura
non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto  obbligo  ai
servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  del
medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui  al
comma 35, con le modalita'  definite  dall'INPS,  i  dati  essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte  nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. 
  37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34  a  36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  38.  Nei  casi  di  presentazione  di  una  domanda  di  indennita'
nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2,  comma
1, del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  resa  dall'interessato  all'INPS,   che
trasmette la dichiarazione  al  servizio  competente  per  territorio
mediante il sistema informativo di  cui  al  comma  35  del  presente
articolo. 
  39.  Al  fine  di  semplificare   gli   adempimenti   connessi   al
riconoscimento  degli  incentivi  all'assunzione,  le  regioni  e  le
province mettono a disposizione dell'INPS,  secondo  modalita'  dallo
stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per
il riconoscimento degli incentivi  all'assunzione,  ivi  comprese  le
informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato  di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui  al  primo  periodo  sono
messe inoltre  a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
  40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e  beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della  presente  legge,  decade  dal
trattamento  qualora  rifiuti  di  essere  avviato  ad  un  corso  di
formazione o di riqualificazione  o  non  lo  frequenti  regolarmente
senza un giustificato motivo.(13) 
  41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o  di
indennita' o di sussidi, la  cui  corresponsione  e'  collegata  allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione,  decade  dai  trattamenti
medesimi, quando: 
    a) rifiuti  di  partecipare  senza  giustificato  motivo  ad  una
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta  dai  servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente; 
    b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un  livello
retributivo superiore almeno del 20 per  cento  rispetto  all'importo
lordo dell'indennita' cui ha diritto. (13) (20) 
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando  le
attivita' lavorative o di formazione ovvero  di  riqualificazione  si
svolgono in un luogo che  non  dista  piu'  di  50  chilometri  dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile  mediamente
in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. (13) (20) 
  43.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  40,  41  e  42,  il  lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati. (13) 
  44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli  eventi
di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS,  che  provvede  ad  emettere  il
provvedimento  di  decadenza,  recuperando  le  somme   eventualmente
erogate per periodi di non spettanza del trattamento. (13) 
  45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso  ricorso
al comitato provinciale  di  cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. (13)) 
  46. Al decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  l'articolo
1-quinquies e' abrogato. 
  47. All'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 10 e' abrogato. 
  48. All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 30, alinea, le parole: «in  conformita'  all'articolo
117 della  Costituzione  e  agli  statuti  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  alle
relative  norme  di  attuazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281»; 
    b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; 
    c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in  quanto
mai occupato, espulso o beneficiario di  ammortizzatori  sociali,  al
fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; 
      e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro; 
      e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
      e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono  espulsi,  per
un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
      e-sexies) collocamento  di  soggetti  in  difficile  condizione
rispetto alla loro occupabilita'». 
  49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della  legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  comma  30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve  essere  assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49. 
  51.  In  linea  con  le  indicazioni   dell'Unione   europea,   per
apprendimento permanente si intende  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze,  in  una  prospettiva  personale,  civica,  sociale  e
occupazionale. Le  relative  politiche  sono  determinate  a  livello
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire  dalla
individuazione  e   riconoscimento   del   patrimonio   culturale   e
professionale comunque accumulato  dai  cittadini  e  dai  lavoratori
nella  loro  storia  personale  e   professionale,   da   documentare
attraverso la piena realizzazione di una  dorsale  informativa  unica
mediante   l'interoperabilita'   delle   banche   dati   centrali   e
territoriali esistenti. (5) 
  52. Per apprendimento formale si intende quello che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
o di una certificazione riconosciuta. 
  53. Per apprendimento non formale si intende quello  caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi indicati al comma 52,  in  ogni  organismo  che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
  54. Per apprendimento informale si  intende  quello  che,  anche  a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
  55. Con la  medesima  intesa  di  cui  al  comma  51  del  presente
articolo, in coerenza  con  il  principio  di  sussidiarieta'  e  nel
rispetto delle  competenze  di  programmazione  delle  regioni,  sono
definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di
criteri generali e priorita' per la promozione  e  il  sostegno  alla
realizzazione di reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei
servizi di istruzione, formazione e  lavoro  collegati  organicamente
alle strategie per la crescita economica,  l'accesso  al  lavoro  dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli  immigrati.  In  tali
contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: 
    a) il sostegno alla costruzione,  da  parte  delle  persone,  dei
propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di
cui ai commi da 51 a 54,  ivi  compresi  quelli  di  lavoro,  facendo
emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone  in
correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori
di  riferimento,   con   particolare   attenzione   alle   competenze
linguistiche e digitali; 
    b) il riconoscimento di crediti  formativi  e  la  certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti; 
    c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto  il  corso
della vita. 
  56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali  dei
servizi concorrono anche: 
    a) le universita', nella loro autonomia, attraverso  l'inclusione
dell'apprendimento permanente  nelle  loro  strategie  istituzionali,
l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche  la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,
idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati  nazionali,
europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle  persone  e
dello sviluppo sociale ed economico; 
    b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; 
    c) le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere  la  crescita  del
sistema  imprenditoriale  e  del  territorio,  che   comprendono   la
formazione,  l'apprendimento  e  la  valorizzazione   dell'esperienza
professionale acquisita dalle persone; 
    d)  l'Osservatorio  sulla  migrazione  interna  nell'ambito   del
territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali  11  dicembre  2009,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  13  marzo  2010;  le
strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca. 
  57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza  unificata,  nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  formative,
delle universita' e degli  istituti  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno  o  piu'  decreti
legislativi per la definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  l'individuazione  e  validazione  degli
apprendimenti non formali e informali,  con  riferimento  al  sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64  a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54,  acquisiti  dalla  persona,  quali
servizi  effettuati  su  richiesta  dell'interessato,  finalizzate  a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle  persone  e
la consistenza  e  correlabilita'  dello  stesso  in  relazione  alle
competenze certificabili e  ai  crediti  formativi  riconoscibili  ai
sensi dei commi da 64 a 68; 
    b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale  e
informale di cui alla lettera a) effettuate  attraverso  un  omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri  e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in  modo
da assicurare a tutti pari opportunita'; 
    c)  riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro   quale   parte
essenziale del percorso educativo, formativo  e  professionale  della
persona; 
    d) definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di istruzione,  formazione  e
lavoro, ivi incluse le  imprese  e  loro  rappresentanze  nonche'  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli
di  istruzione  e  formazione  e  alle  qualificazioni  compresi  nel
repertorio nazionale di cui al comma 67; 
    f) previsione di procedure di  convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e di riconoscimento  dei  crediti  da  parte  dei
soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di  semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi  di  garanzia  della  qualita'  e
valorizzazione del patrimonio culturale  e  professionale  accumulato
nel tempo dalla persona; 
    g) effettuazione di riscontri e prove  di  cui  alla  lettera  b)
sulla base di quadri di  riferimento  e  regole  definiti  a  livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai  sistemi  di  referenziazione
dell'Unione europea  e  in  modo  da  assicurare,  anche  a  garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la  comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
  59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza,  e'  considerato  anche  il  ruolo
svolto dagli organismi di certificazione  accreditati  dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
  60. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al comma  58,  il  Governo  puo'  adottare
eventuali disposizioni integrative  e  correttive,  con  le  medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 
  61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  58  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la  quota  dei  costi  a
carico della persona che chiede la convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e la relativa certificazione delle competenze. 
  62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei  lavoratori,  nonche'  di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a
favorire le forme  di  coinvolgimento  dei  lavoratori  nell'impresa,
attivate  attraverso  la  stipulazione  di  un  contratto  collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori,  o  di  appositi  organi  individuati  dal
contratto medesimo, nel  rispetto  dei  livelli  minimi  fissati  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,  di  recepimento  della
direttiva   2002/14/CE   sull'informazione   e   consultazione    dei
lavoratori; 
    b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e  degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o  comunque  misti,  dotati  delle
prerogative adeguate; 
    c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o  comunque
misti, dotati di  competenze  di  controllo  e  partecipazione  nella
gestione di materie quali la sicurezza dei  luoghi  di  lavoro  e  la
salute dei lavoratori, l'organizzazione  del  lavoro,  la  formazione
professionale,  la  promozione  e  l'attuazione  di  una   situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di  remunerazione  collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e  alle  loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni  altra  materia  attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa; 
    d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di  gestione
aziendali,  mediante  partecipazione  di  rappresentanti  eletti  dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali  in  organi  di
sorveglianza; 
    e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili  o  al  capitale  dell'impresa  e  della   partecipazione   dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di  piani  industriali,  con
istituzione di forme di accesso  dei  rappresentanti  sindacali  alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi; 
    f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di  societa'
per azioni o di societa' europea, a norma  del  regolamento  (CE)  n.
2157/2001  del  Consiglio,  dell'8   ottobre   2001,   che   occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono  esercitati  da  un
consiglio  di  gestione  e  da  un  consiglio  di  sorveglianza,   in
conformita' agli articoli  da  2409-octies  a  2409-quaterdecies  del
codice  civile,  possa   essere   prevista   la   partecipazione   di
rappresentanti dei lavoratori  nel  consiglio  di  sorveglianza  come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi  diritti  e  gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti,  compreso
il diritto di voto; 
    g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti  di
opzione sulle stesse, direttamente  o  mediante  la  costituzione  di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di  investimento  a
capitale variabile, oppure di associazioni  di  lavoratori,  i  quali
abbiano  tra  i  propri  scopi  un  utilizzo  non  speculativo  delle
partecipazioni e  l'esercizio  della  rappresentanza  collettiva  nel
governo dell'impresa. 
  63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  62  si
applicano le disposizioni di cui al comma 90  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto  compatibili.  Dai  decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma  62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma  62
puo' essere adottato solo dopo che la legge  di  stabilita'  relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione  avra'  disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso. 
  64.  Il  sistema  pubblico  nazionale   di   certificazione   delle
competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su  tutto
il territorio nazionale nel rispetto dei principi di  accessibilita',
riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'. 
  65. La  certificazione  delle  competenze  acquisite  nei  contesti
formali, non formali ed informali e' un atto pubblico  finalizzato  a
garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti,  in
coerenza  con  gli  indirizzi   fissati   dall'Unione   europea.   La
certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e  la  convalida
effettuati da un  ente  pubblico  o  da  un  soggetto  accreditato  o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate  a  criteri
di   semplificazione,   tracciabilita'   e    accessibilita'    della
documentazione e  dei  servizi,  soprattutto  attraverso  la  dorsale
informativa unica di cui al comma 51, nel  rispetto  delle  norme  di
accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. 
  66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si  intende
un insieme strutturato di conoscenze e  di  abilita',  acquisite  nei
contesti di cui ai commi da  51  a  54  e  riconoscibili  anche  come
crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel  caso
degli apprendimenti non formali e informali secondo  quanto  previsto
dai commi da 58 a 61. 
  67.  Tutti  gli  standard   delle   qualificazioni   e   competenze
certificabili ai sensi del sistema pubblico  di  certificazione  sono
raccolti in repertori codificati a  livello  nazionale  o  regionale,
pubblicamente riconosciuti e accessibili in un  repertorio  nazionale
dei  titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle   qualificazioni
professionali. 
  68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al  comma  58,  sono
definiti: 
    a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64,  che  contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'
delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
    b) i criteri per la definizione e  l'aggiornamento,  almeno  ogni
tre anni,  del  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    c) le modalita' di registrazione  delle  competenze  certificate,
anche con riferimento al libretto  formativo  ed  alle  anagrafi  del
cittadino. 
  69.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per  l'anno  2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014,  2.501  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni  di
euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per  l'anno  2018,  2.148
milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014  milioni
di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  dei
risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79; 
    b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907  milioni  di
euro per l'anno 2014, 785  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  766
milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,
426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro  per  l'anno
2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione  delle  dotazioni
finanziarie  del   programma   di   spesa   «Regolazioni   contabili,
restituzioni  e  rimborsi  di  imposta»  nell'ambito  della  missione
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui  si  verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni  di  cui  al  comma  69,  fatta   salva   l'adozione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013,  con  proprio  decreto,
alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria,  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti
relativi  all'istituto  della  destinazione  del  cinque  per   mille
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  gli  stanziamenti
relativi  alle  spese  per  la  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni,  e'  autorizzato
ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  le  predette  somme.   Le
amministrazioni  potranno  proporre  variazioni  compensative,  anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati,  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza. 
  71. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento»  e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; 
    b) alla lettera b-bis), le  parole:  «nella  misura  del  90  per
cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  del  70  per
cento». 
  73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. 
  74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di  cui  al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013. 
  75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale
sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri  sugli  aeromobili  di  cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio  2013,  di  due
euro  a   passeggero   imbarcato.   Le   maggiori   somme   derivanti
dall'incremento dell'addizionale disposto  dal  presente  comma  sono
versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla  disposizione
di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo  2,  e  in  riferimento
alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50  del
medesimo articolo 2. 
  76.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  334  del  codice  delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.  209,   applicato   sui   premi   delle   assicurazioni   per   la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  per  il  quale   l'impresa   di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei  confronti  del
contraente, e'  deducibile,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte  che  eccede
40 euro. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si  applica  a
decorrere dall'anno 2012. (6) 
  77. L'INPS e l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
adottano  misure  di  razionalizzazione   organizzativa,   aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge  12
novembre 2011, n. 183, e dall'articolo  21,  commi  da  1  a  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  volte  a  ridurre  le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2013.   Le   riduzioni   sono   quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui  per  l'INAIL  e  in  72
milioni di euro per l'INPS, sulla base di  quanto  stabilito  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al
presente comma sono versate entro il 30 giugno  di  ciascun  anno  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,
comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte  a  ridurre  le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro  10  milioni  a
decorrere dall'esercizio  2013,  che  sono  conseguentemente  versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo  dello  stato
di previsione dell'entrata. 
  79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni  vigenti  ivi  indicate,  anche  con  riferimento   alla
effettiva  riduzione  delle  spese  di   funzionamento   degli   enti
interessati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                      Monti, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri

                                      Fornero, Ministro  del lavoro e
                                              delle politiche sociali

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con  l'art.  8,  comma  4)  che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati  definite  dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 12, comma  2-bis)
che "A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa  l'applicazione
delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha  disposto  (con  l'art.  34,
comma 2) che "Fermo quanto previsto dall'articolo  25,  comma  3,  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge  28
giugno 2012, n. 92,  sono  abrogate  a  far  data  dall'adozione  del
decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma  2,
e non trovano, comunque, applicazione a far data  dalla  stipula  del
patto di servizio personalizzato". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  26,
comma 8) l'abrogazione dei commi da 17 a 23-bis del presente articolo
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 205) che "Il  congedo  obbligatorio  per  il
padre lavoratore dipendente, da fruire  entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, nonche'  il  congedo  facoltativo  da  utilizzare
nello stesso periodo, in alternativa  alla  madre  che  si  trovi  in
astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale  per  gli  anni
2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della  legge
28 giugno 2012, n. 92, sono  prorogati  sperimentalmente  per  l'anno
2016 ed il congedo  obbligatorio  e'  aumentato  a  due  giorni,  che
possono essere goduti anche in  via  non  continuativa.  Ai  medesimi
congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina  recata
dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  22
dicembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  13
febbraio 2013". 
  -  (con  l'art.  1,  comma  282)  che  "Al  fine  di  sostenere  la
genitorialita', il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite  di
20 milioni di euro  per  l'anno  2016,  ferme  restando  le  relative
disposizioni attuative". 
  - (con l'art. 1, comma 283) che "Ai medesimi fini di cui  al  comma
282, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b),  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto,  in  via  sperimentale,
nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche  alle
madri lavoratrici autonome o imprenditrici". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
354) che "L'applicazione delle disposizioni  concernenti  il  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017  e  2018.  La  durata  del  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata  a  due
giorni per l'anno 2017 e  a  quattro  giorni  per  l'anno  2018,  che
possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  l'anno  2018  il
padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un  periodo  ulteriore
di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in
relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a
quest'ultima". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
160) che "Al fine di fornire misure  rafforzate  per  affrontare  gli
impatti occupazionali derivanti  dalla  transizione  dal  vecchio  al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente  al  periodo  2018-2020  il  periodo  di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il Decreto 10 aprile 2018 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)  che
"Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n.  150  del
2015, dalla data di adozione del presente decreto, le  previsioni  di
cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non trovano
piu' applicazione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  354)  che
"L'applicazione   delle   disposizioni   concernenti    il    congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019. La durata del congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata  a  due
giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e  a  cinque
giorni per l'anno 2019, che possono essere goduti anche  in  via  non
continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per gli  anni  2018  e  2019  il  padre  lavoratore  dipendente  puo'
astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la
madre e in sua sostituzione in relazione  al  periodo  di  astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  354)  che
"L'applicazione   delle   disposizioni   concernenti    il    congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La  durata  del
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata
a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni  per  l'anno  2018,  a
cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno  2020,  che
possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  gli  anni  2018,
2019 e 2020 il padre lavoratore  dipendente  puo'  astenersi  per  un
periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua
sostituzione in  relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria
spettante a quest'ultima". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 160) che  "Al
fine  di  fornire  misure  rafforzate  per  affrontare  gli   impatti
occupazionali  derivanti  dalla  transizione  dal  vecchio  al  nuovo
assetto del tessuto  produttivo  senza  che  cio'  comporti  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente  al  periodo  2018-2023  il  periodo  di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni". 
  La L. 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  354)  che
"L'applicazione   delle   disposizioni   concernenti    il    congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La durata
del congedo  obbligatorio  per  il  padre  lavoratore  dipendente  e'
aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni  per  l'anno
2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020
e a dieci giorni per l'anno 2021, che possono essere goduti anche  in
via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  22
dicembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  13
febbraio 2013. Per  gli  anni  2018,  2019,  2020  e  2021  il  padre
lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore  di  un
giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione
al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma  160)  che  "Al
fine  di  fornire  misure  rafforzate  per  affrontare  gli   impatti
occupazionali  derivanti  dalla  transizione  dal  vecchio  al  nuovo
assetto del tessuto  produttivo  senza  che  cio'  comporti  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente  al  periodo  2018-2026  il  periodo  di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni".