LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
vigente al 01/06/2023
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                        Art. 14-quaterdecies 
 
                    (( (Debitore incapiente). )) 
 
  ((1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura
non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai
sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma
erogati. 
  2. La valutazione di rilevanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE
prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  3. La  domanda  di  esdebitazione  e'  presentata  per  il  tramite
dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,
unitamente alla seguente documentazione: 
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute; 
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni; 
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
  4.   Alla   domanda   deve   essere    allegata    una    relazione
particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che
comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la valutazione sulla completezza e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  5. L'organismo di composizione della crisi,  nella  sua  relazione,
deve indicare anche  se  il  soggetto  finanziatore,  ai  fini  della
concessione  del  finanziamento,  abbia  tenuto  conto   del   merito
creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non
inferiore a quella indicata al comma 2. 
  6. I compensi  dell'organismo  di  composizione  della  crisi  sono
ridotti della meta'. 
  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata  la
meritevolezza del debitore e verificata, a  tal  fine,  l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
  8. Il decreto e' comunicato al debitore e  ai  creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il  decreto.  La
decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
  9. L'organismo di composizione della crisi, se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2)). 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma  2)
che "Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".