LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
Testo in vigore dal: 8-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
                Etichettatura dei prodotti alimentari 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). ((2)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). ((2)) 
  ((3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative
a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti
Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono
definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui
l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.)) ((2)) 
  ((3-bis. Con il decreto di cui  al  comma  3  sono  individuate  le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in
collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare
in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione
relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate
e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui
al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.)) ((2)) 
  ((3-ter.  L'indicazione  del  luogo  di   provenienza   e'   sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/775  della
Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di
origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali
d'informazione)). ((2)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). ((2)) 
  4-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  11  FEBBRAIO  2019,  N.  12)).
((2)) 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «5-septies. In caso di  indicazione  obbligatoria  ai  sensi  del
presente articolo, e' fatto altresi' obbligo  di  indicare  l'origine
dell'ingrediente caratterizzante evidenziato». 
  6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,   le   regioni   dispongono   i   controlli
sull'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  e  ((del
decreto)) di  cui  al  comma  3,  estendendoli  a  tutte  le  filiere
interessate. ((2)) 
  7. Al fine di rafforzare la  prevenzione  e  la  repressione  degli
illeciti in materia agroambientale, nonche' di favorire il  contrasto
della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni
previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23  luglio  2009,  n.
99,  all'articolo  5,  comma  1,  delle  norme  di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «nonche' del Corpo forestale dello Stato». 
  8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono  composte
anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente
ai rispettivi corpi forestali  regionali  o  provinciali,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato  e  la  regione  o
provincia autonoma interessata. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.  133,  e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,    nonche',    limitatamente     alle     persone     appartenenti
all'Amministrazione centrale delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, del Corpo forestale dello Stato». 
  ((10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione
obbligatoria dell'origine e della provenienza previste  dal  presente
articolo e dai decreti attuativi, si applicano le  sanzioni  previste
dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)). ((2)) 
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore ((del decreto))  di
cui al comma 3 del presente articolo, e'  abrogato  l'articolo  1-bis
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. ((2)) 
  12. Gli obblighi stabiliti  dal  presente  articolo  hanno  effetto
decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del
decreto)) di cui al comma 3.  I  prodotti  etichettati  anteriormente
alla data di cui al periodo  precedente  e  privi  delle  indicazioni
obbligatorie ai sensi del presente articolo  possono  essere  venduti
entro i successivi centottanta giorni. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12,  ha  disposto  (con  l'art.  3-bis,
comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore
tre  mesi  dopo  la  data  della  notifica  di  cui  al  paragrafo  1
dell'articolo 45 del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  di  cui  e'  data
comunicazione  con  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana". 
  Il Comunicato in G.U. 20/07/2019,  n.  169  nel  modificare  l'art.
3-bis, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e  f)  ha  conseguentemente
disposto che "Si rende noto che, come previsto  dall'articolo  3-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.  12  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019,  e'
stata effettuata la notifica della norma in data  7  marzo  2019,  ai
sensi del paragrafo  1  dell'articolo  45  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011".