LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
  Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
recepire i seguenti principi:». 
  2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    '5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012. 
    5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvede  a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'. 
  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile. ((Le societa' cooperative di professionisti  sono  costituite
da un numero di soci non inferiore a tre)). 
  4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le
societa' il cui atto costitutivo preveda: 
    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da
parte dei soci; 
    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti
iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di
investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi)); 
    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in
possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto
all'utente; 
    ((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la  copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale)); 
    d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 
  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale  risulti  iscritta.  ((Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate)). 
  8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per
l'esercizio di piu' attivita' professionali. 
  9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonche' i diversi
modelli societari)) gia' vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione
della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7. 
  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata. 
  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.