LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 20-4-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
                      Procedure di valutazione 
 
  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti  pubblici  sono
tenuti  a  valutare  l'impatto   delle   iniziative   legislative   e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle  imprese,  prima  della
loro adozione, attraverso: 
  a)   l'integrazione   dei   risultati   delle   valutazioni   nella
formulazione delle proposte; 
  b) l'effettiva applicazione della disciplina  di  cui  all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR); 
  c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora  possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di  gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a  carico
delle imprese, tenendo conto delle loro  dimensioni,  del  numero  di
addetti e del settore merceologico di attivita'. 
  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nella
individuazione  e  comparazione  delle  opzioni  le   amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare  il  corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle  liberta'
individuali.»; 
  b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,  da  concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
conto,  tra  l'altro,  in   apposite   sezioni,   della   valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri  informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a  carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo  si  intende  qualunque
adempimento   comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla  pubblica
amministrazione». 
  3.  I  criteri  per   l'effettuazione   della   stima   dei   costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente  articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  4.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso  non  sia  possibile  impiegare
risorse interne o di  altri  soggetti  pubblici,  le  amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  5. I soggetti di cui  al  comma  1  prevedono  e  regolamentano  il
ricorso  alla   consultazione   delle   organizzazioni   maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze  sulle  imprese,  fatto  salvo  quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della  legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma  2  del  presente
articolo. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).