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LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 5

Organizzazione
1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garantè, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
((nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze))
e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.