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LEGGE 14 giugno 2011, n. 95

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2011
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Testo in vigore dal:  5-7-2011

Art. 3

Stoccaggio e distruzione delle scorte
1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.