DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
     Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
L'assunzione deve essere operata  nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una
estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento
del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi. (8) 
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro  mesi
successivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18  dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del  citato  Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego
regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'
persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi. (8) 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
alla  data  di  assunzione.  Per  le  assunzioni  di  dipendenti  con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
misura  proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle   del
contratto nazionale. (8) 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, entro il ((31 dicembre 2015)). Esso non concorre  alla
formazione  del  reddito  e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (8) 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo  indeterminato
e' inferiore o pari a quello  rilevato  mediamente  nei  dodici  mesi
precedenti alla data di assunzione; (8) 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di lavoro  dipendente  per  le  quali  siano  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7,  i  datori
di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di  cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla
lettera c) del  comma  7,  e'  dovuta  la  restituzione  del  credito
maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle
minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
relative sanzioni. 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite
massimo delle risorse come individuate ai  sensi  del  comma  9;  con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa. (8) 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate  risorse
nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni  2011,  2012  e  2013
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e  successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni  titolari  dei  relativi
programmi comunicano al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  5
della legge 16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi,  comunitari  e
nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla  UE,  da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  4
APRILE 2012, N. 35. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N.  35.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,   N.   5,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L.  4  APRILE  2012,  N.  35.  Nelle  more  della
conclusione  della   procedura   finalizzata   all'individuazione   e
riassegnazione  delle  risorse,  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene  utilizzando  i
fondi disponibili sulla contabilita'  speciale  1778  'Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio' senza incidere sul saldo giornaliero  di
tesoreria." (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 59, comma 2) che  le
modifiche introdotte al presente articolo hanno effetto dal 14 maggio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106.