LEGGE 15 marzo 2010, n. 38

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. (10G0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 3-4-2010
                               ART. 11 
 
    (Relazione annuale al Parlamento). 
 
    1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,
presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione  della
presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati
raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il
31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi  di
loro competenza disciplinati dalla presente legge.