LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
 
                    (Norme transitorie e finali) 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  per  la  copertura  dei  posti  di  professore  ordinario   e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le  universita'
possono avviare esclusivamente le  procedure  previste  dal  presente
titolo. 
  2.  Le  universita'  continuano  ad  avvalersi  delle  disposizioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  in
materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 18, comma 1. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede  altresi'
direttamente  al  sorteggio  nell'ipotesi  in  cui  il   numero   dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico  disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro». 
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito  l'idoneita'  per  i  ruoli   di
professore associato e ordinario possono comunque essere  destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  fino  al
termine  del  periodo  di  durata  dell'idoneita'   stessa   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre  2005,  n.  230.  In
tale ipotesi e nel  caso  di  idoneita'  conseguita  all'esito  delle
procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi  dell'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del  decreto-legge  3
giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto  2008,  n.   129,   nei   novanta   giorni   successivi   alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando,  di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di  nomina  e
la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali  quest'ultimo
puo'  essere  chiamato  da  altre  universita',  ferma  restando  per
l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere  la
chiamata. 
  5. I contratti di cui all'articolo 24,  comma  3,  ((...))  possono
essere stipulati, con le modalita' previste  dal  medesimo  articolo,
anche con  coloro  che  hanno  usufruito  per  almeno  tre  anni  dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della  citata
legge n. 230 del 2005. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con  il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero  dei
posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e  alla
loro distribuzione su base regionale anche al fine  di  riequilibrare
l'offerta formativa in relazione al fabbisogno  di  personale  medico
del bacino territoriale di riferimento. 
  7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,  e
successive  modificazioni,  al  primo  periodo,   dopo   la   parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e  dopo  le
parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca e il Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A  tali
fini». 
  8. Ai fini dei procedimenti  di  chiamata  dei  professori  di  cui
all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai  sensi
della legge 3 luglio 1998, n.  210,  e'  equiparata  all'abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,
comma  6,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e   successive
modificazioni. 
  9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il
2011 per il fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',
e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per  l'anno
2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di  seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,  comma  6,
della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge  4
novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse e'  disposto
con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo   parere   conforme   delle
Commissioni parlamentari competenti. (3) 
  10. La disciplina dei trasferimenti di  cui  all'articolo  3  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato. 
  11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati: 
    a) l'articolo 14, quinto comma, della legge  18  marzo  1958,  n.
311; 
    b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
    c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4  novembre
2005, n. 230; 
    d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti  di
cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge,  e'  abrogato  il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 
  13.  Fino  all'anno  2015  la  laurea  magistrale  o   equivalente,
unitamente ad un curriculum  scientifico  professionale  idoneo  allo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  e'  titolo  valido  per  la
partecipazione alle procedure  pubbliche  di  selezione  relative  ai
contratti di cui all'articolo 24. 
  14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma
1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3,  lettera
b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
vigenti in materia. 
  15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  dopo  le  parole:  «compiti  ispettivi»  sono
aggiunte le seguenti: «e a  quella  effettuata  dalle  universita'  e
dagli  enti  di  ricerca  con  risorse  derivanti  da   finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati». 
  16. All'articolo 2, comma 140,  lettera  b),  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole:  «e  le  relative  indennita'»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,  ferma
restando l'applicazione delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
collocamento a riposo,  la  carica  di  presidente  o  di  componente
dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'». 
  17. Nella prima tornata delle  procedure  di  abilitazione  di  cui
all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo  utile
a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di
cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in  relazione  a  uno
specifico   settore   concorsuale,    la    commissione    nazionale,
relativamente a tale settore,  e'  integralmente  composta  ai  sensi
della lettera h) del medesimo comma 3. 
  18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota  non
inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e  per  una
quota non superiore al 20  per  cento  all'assunzione  di  professori
ordinari». 
  19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14,  e
8  della  presente  legge,   e   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011  e  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto  del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  indicati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma  con  riferimento  alla  ripartizione
delle risorse  tra  gli  atenei  e  alla  selezione  dei  destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico  e  scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno  2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  20. Agli studiosi  impegnati  all'estero  che  abbiano  svolto  per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del  programma
di rientro dei cervelli un periodo di  ricerca  e  di  docenza  nelle
universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i  due
terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e  con  onere  a
carico del richiedente, ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a  decorrere
dall'anno  2011,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
  21. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2022, N. 33. 
  22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro  per
l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per  il  medesimo  anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo  22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
medesima legge n. 370 del 1999. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  Dall'attuazione  delle  rimanenti
disposizioni  della  presente  legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 5)
che il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno  2011,
previste dal presente articolo, comma 9, e' prorogato al 31  dicembre
2012.