LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
 
                  (Ricercatori a tempo determinato) 
 
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,  al
fine di svolgere attivita' di ricerca,  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di  servizio  agli  studenti,  le  universita'  possono
stipulare contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonche'  delle  attivita'  di
ricerca. 
  1-bis.  Ciascuna  universita',  nell'ambito  della   programmazione
triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno  un  terzo  degli
importi destinati alla stipula dei contratti di cui al  comma  1,  in
favore  di  candidati  che   per   almeno   trentasei   mesi,   anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca  o
svolto attivita' di ricerca sulla base  di  formale  attribuzione  di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando. 
  2. I destinatari dei contratti  di  cui  al  comma  1  sono  scelti
mediante  procedure  pubbliche  di   selezione   disciplinate   dalle
universita' con regolamento ai sensi della legge 9  maggio  1989,  n.
168, nel rispetto dei principi  enunciati  dalla  Carta  europea  dei
ricercatori, di cui  alla  raccomandazione  della  Commissione  delle
Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo  2005,  e  specificamente  dei
seguenti criteri: 
    a) pubblicita' dei  bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  sul  sito
dell'ateneo  e  su  quelli  del  Ministero  e  dell'Unione   europea;
specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un  eventuale
profilo esclusivamente tramite indicazione  di  uno  o  piu'  settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate  sulle  specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico
e previdenziale; previsione di modalita' di  trasmissione  telematica
delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli  e  delle
pubblicazioni; 
    b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i  settori  interessati,
del  diploma  di  specializzazione  medica,  nonche'   di   eventuali
ulteriori  requisiti  definiti  nel  regolamento   di   ateneo,   con
esclusione dei soggetti  gia'  assunti  a  tempo  indeterminato  come
professori  universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o   come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che
abbiano gia' usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di  cui
al comma 3; 
    c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato  giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione  scientifica,
ivi compresa la tesi  di  dottorato,  secondo  criteri  e  parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con  decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito  della  valutazione
preliminare,   ammissione   dei   candidati   comparativamente   piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla  discussione
pubblica  con  la  commissione  dei   titoli   e   della   produzione
scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione  qualora
il loro numero sia  pari  o  inferiore  a  sei;  attribuzione  di  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati  ammessi  alla  discussione,  a   seguito   della   stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a
dodici, delle pubblicazioni che ciascun  candidato  puo'  presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una  prova  orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza  di  una  lingua  straniera;
l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua  straniera  di  cui  e'
richiesta  la  conoscenza  in  relazione   al   profilo   plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei  corsi  di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente  alla
discussione  dei   titoli   e   delle   pubblicazioni.   Nelle   more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si  applicano  i
parametri e criteri di  cui  al  decreto  del  Ministro  adottato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  10  novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  gennaio
2009, n. 1; 
    d)  deliberazione  della  chiamata   del   vincitore   da   parte
dell'universita'   al   termine   dei   lavori   della    commissione
giudicatrice.  Il  contratto   per   la   funzione   di   ricercatore
universitario a tempo  determinato  e'  stipulato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla  conclusione  della  procedura  di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per  i  tre
anni successivi l'universita' non puo'  bandire  nuove  procedure  di
selezione  per  il  medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
relazione al dipartimento interessato; 
  3. Il contratto per ricercatore universitario a  tempo  determinato
ha una durata complessiva di  sei  anni  e  non  e'  rinnovabile.  Il
conferimento del  contratto  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro subordinato presso soggetti  pubblici  o  privati,
con la  titolarita'  di  contratti  di  ricerca  anche  presso  altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di  dottorato  e
in  generale  con  qualsiasi  borsa  di  studio  a  qualunque  titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in  cui
questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale  per  motivi  di
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare
del contratto, i periodi trascorsi  in  aspettativa  per  maternita',
paternita' o per motivi di salute secondo la  normativa  vigente  non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
  4. I contratti di cui al comma 3 possono  prevedere  il  regime  di
tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo
svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa  e
di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di  tempo
pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
  5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la  programmazione,  a
partire  dalla  conclusione  del  terzo  anno  e  per  ciascuno   dei
successivi anni di titolarita' del contratto,  l'universita'  valuta,
su istanza dell'interessato, il titolare del  contratto  stesso,  che
abbia  conseguito  l'abilitazione  scientifica   nazionale   di   cui
all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo  di  professore  di
seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  lettera  e).  La
valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi
riconosciuti  a  livello  internazionale,  individuati  con  apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro. Alla  procedura  e'  data  pubblicita'  nel  sito  internet
dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare
del contratto e'  inquadrato  nel  ruolo  di  professore  di  seconda
fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma  2,  assicura
la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito  positivo
della procedura di valutazione. 
  5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni  caso,  lo
svolgimento  di  una   prova   didattica   nell'ambito   del   gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento. 
  6. Nell'ambito delle risorse  disponibili  per  la  programmazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla  data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre ((del
quattordicesimo anno)) successivo, la procedura di  cui  al  comma  5
puo' essere utilizzata per la chiamata nel  ruolo  di  professore  di
prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e  ricercatori
a tempo indeterminato  in  servizio  nell'universita'  medesima,  che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16.
A tal fine le universita' possono utilizzare fino  alla  meta'  delle
risorse  equivalenti  a  quelle  necessarie  per  coprire   i   posti
disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo  anno
l'universita' puo' utilizzare le  risorse  corrispondenti  fino  alla
meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
cui al comma 5. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79. 
  8. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022,  N.  36,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79. Per i titolari dei
contratti  di  cui  al  comma   3,   il   trattamento   annuo   lordo
onnicomprensivo  e'  pari  al  trattamento  iniziale   spettante   al
ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30
per cento. 
  9. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del  contratto
di cui al comma 3, costituisce titolo preferenziale nei concorsi  per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
  9-bis. Per tutto il periodo di  durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
  9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e  dal  quarto  periodo,  ai
contratti di cui al presente articolo si  applicano,  in  materia  di
congedo obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  12  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre  2007.  Nel
periodo  di  congedo   obbligatorio   di   maternita',   l'indennita'
corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12
luglio  2007,  e'  integrata  dall'universita'  fino  a   concorrenza
dell'intero  importo  del  trattamento  economico  spettante.  Per  i
titolari dei contratti di cui al comma 3 del  presente  articolo,  il
periodo  di  congedo  obbligatorio   di   maternita'   e'   computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di  esito  positivo
della valutazione di cui al comma 5, il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato,  alla  scadenza  del  contratto  stesso,  nel  ruolo  dei
professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal  presente
comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3  possono  chiedere,
entro la scadenza del contratto,  la  proroga  dello  stesso  per  un
periodo  non  superiore  a  quello  del   congedo   obbligatorio   di
maternita'.  All'onere  si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2018,
mediante corrispondente  riduzione  di  1,5  milioni  di  euro  dello
stanziamento annuale previsto dall'articolo  29,  comma  22,  secondo
periodo. (24) 
  9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e  di  terza  missione,
svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre  alla  valutazione
delle  politiche  di  reclutamento   svolta   dall'ANVUR,   ai   fini
dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul  Fondo
per  il  finanziamento   ordinario   delle   universita'   ai   sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
10-octies) che " Le universita' sono autorizzate a prorogare fino  al
31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio  2016,  n.  21,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-octies) che
"Le universita' sono autorizzate a  prorogare  fino  al  31  dicembre
2017, con risorse a carico  del  proprio  bilancio  e  previo  parere
favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di  ricercatori
a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in  scadenza  prima
della  medesima  data,  i  cui   titolari   non   hanno   partecipato
all'abilitazione scientifica nazionale". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  19,  comma  1,
lettera f-ter)) che "le disposizioni di cui alla  lettera  f-bis)  si
applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,  qualora,  sulla
base delle previgenti disposizioni,  i  contratti  siano  stati  gia'
sospesi, il titolare del contratto di ricerca puo'  chiedere  che  il
periodo  di  sospensione  sia  computato  nell'ambito  della   durata
triennale del contratto".