LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
 
                      (Chiamata dei professori) 
 
  1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi  della
legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel  rispetto  del  codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di  seconda  fascia  nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei  ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
    a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla  Gazzetta
Ufficiale,  sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli  del  Ministero   e
dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e  di  un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di  uno  o  piu'
settori  scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate   sulle
specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i  doveri  e   sul   relativo
trattamento economico e previdenziale; 
    b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso  dell'abilitazione
per il settore concorsuale ovvero per  uno  dei  settori  concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore e per le  funzioni  oggetto  del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di
professori di prima e di seconda fascia possono partecipare  altresi'
i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia  gia'  in
servizio, nonche' gli studiosi stabilmente  impegnati  all'estero  in
attivita' di  ricerca  o  insegnamento  a  livello  universitario  in
posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni  tre  anni,  definite  dal
Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai  procedimenti  per  la
chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro
che abbiano un grado di parentela o  di  affinita',  fino  al  quarto
grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura  che  effettua  la  chiamata  ovvero  con  il  rettore,  il
direttore generale o un componente del consiglio  di  amministrazione
dell'ateneo; 
    c) applicazione dei  criteri  di  cui  alla  lettera  b),  ultimo
periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; 
    d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla  lettera  b).  Le
universita' possono stabilire il numero massimo  delle  pubblicazioni
in conformita' a quanto prescritto dal decreto  di  cui  all'articolo
16, comma 3, lettera  b),  e  accertare,  oltre  alla  qualificazione
scientifica  dell'aspirante,   anche   le   competenze   linguistiche
necessarie in relazione al  profilo  plurilingue  dell'ateneo  ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
    e)  formulazione  della  proposta  di  chiamata  da   parte   del
dipartimento con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima fascia per la chiamata  di  professori  di  prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e  approvazione  della  stessa  con
delibera del consiglio di amministrazione. 
  2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i
procedimenti per la chiamata dei professori di  prima  e  di  seconda
fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati  sulla
base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni  di  cui
all'articolo 5,  comma  4,  lettera  d),  della  presente  legge.  La
programmazione assicura  la  sostenibilita'  nel  tempo  degli  oneri
stipendiali, compresi i maggiori  oneri  derivanti  dall'attribuzione
degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e  dalla  dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura
altresi' la copertura finanziaria degli  oneri  derivanti  da  quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5. 
  3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma
1 e dall'attribuzione dei contratti di cui  all'articolo  24  possono
essere a carico totale di  altri  soggetti  pubblici  e  di  soggetti
privati, previa stipula di convenzioni di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3. 
  4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro  che
nell'ultimo triennio non hanno  prestato  servizio  quale  professore
ordinario di ruolo, professore  associato  di  ruolo,  ricercatore  a
tempo  indeterminato,  ricercatore  a  tempo   determinato   di   cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati  titolari
di  assegni  di  ricerca  ovvero  iscritti   a   corsi   universitari
nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo  7,
comma 5-bis. 
  4-bis. Le universita'  con  indicatore  delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
  ((4-ter. Ciascuna  universita',  nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di  prima  fascia  alla  chiamata  di
studiosi   in    possesso    dell'abilitazione    per    il    gruppo
scientifico-disciplinare. A tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a
partecipare i  professori  di  prima  fascia  gia'  in  servizio.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  alle  Scuole
superiori a ordinamento speciale)). 
  5. La partecipazione ai gruppi  e  ai  progetti  di  ricerca  delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e  lo  svolgimento
delle attivita' di  ricerca  presso  le  universita'  sono  riservati
esclusivamente: 
    a) ai professori e ai ricercatori  universitari,  anche  a  tempo
determinato; 
    b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; 
    c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,  nonche'  a
studenti di corsi di  laurea  magistrale  nell'ambito  di  specifiche
attivita' formative; 
    d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
    e) al personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  presso  le
universita' e a soggetti esterni purche' in  possesso  di  specifiche
competenze nel campo della ricerca; 
    f) ai dipendenti di  altre  amministrazioni  pubbliche,  di  enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di  studio
o di ricerca banditi sulla base di  specifiche  convenzioni  e  senza
oneri finanziari per l'universita' ad  eccezione  dei  costi  diretti
relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi. 
  6.  Alla  partecipazione  ai   progetti   di   ricerca   finanziati
dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,  internazionali
o sovranazionali, e allo  svolgimento  delle  relative  attivita'  si
applicano le norme previste dai relativi bandi.