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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 02/12/2024
Testo in vigore dal:  1-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
VISTA la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
VISTA la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
VISTA la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante (Disposizioni per il controllo delle armi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 giugno 1969, n. 323, (Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77.
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O:
«Art. 250 (Campi di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato».
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».
- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 6 marzo 1987 n. 89, (Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64:
«Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.
2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi."
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria). - 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, (Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Il testo dell'art. 15 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O., così recita:
«Art 15 (Interventi in materia di armi da fuoco). - 1.
Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
- Si riporta il testo deglli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3. relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). -1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
«Art. 36 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' art. 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva 2008/51/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L 179.