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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133

Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. (10G0149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2010
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 743;
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordino dell'Aero Club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ;
Visto il regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004;
Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, alla luce della più recente normativa nel settore della navigazione aerea nonché dell'evoluzione tecnologica e della diffusione dell'attività del volo da diporto o sportivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'attività di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;»
L'articolo 743 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così recita:
«Art. 743. (Nozione di aeromobile). Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».
La legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il Riordinamento dell'Aero Club d'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 recante «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1981, n. 233.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il Regolamento di attuazione della Legge. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 138.
Il decreto del Presidente del Consiglio20 ottobre 2004, recante «Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261.