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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 80-quater

(( (Ruolo dei periti e degli esperti). ))
((
1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all'articolo 10 le parole: «l'attività abitualmente esercitata» sono soppresse;
g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.»;
h) all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma è abrogato;
l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.
))