DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
vigente al 07/06/2023
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 74 
         (Attivita' di agente e rappresentante di commercio) 
1. Per  l'attivita'  di  agente  o  rappresentante  di  commercio  e'
soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3  maggio  1985,
n. 204. 
2. L'attivita' di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita')) da  presentare  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello
sportello  unico  del  comune  competente  per  territorio  ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto  1990,  n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte   degli   esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel  registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di  impresa,  oppure
nel  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581,  e  successive  modificazioni,  assegnando  la
relativa qualifica. 
4.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 
204, le lettere a), b) e d) sono  soppresse  e  alla  lettera  c)  la
parola: "fallito" e' soppressa. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente  decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA  ed  hanno  effetto  dichiarativo  del  possesso  dei
requisiti   abilitanti   all'esercizio   della   relativa   attivita'
professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono  riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).