LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
               (Delega al Governo in materia nucleare) 
    

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in
tema  di  valutazione  di  impatto  ambientale e di pubblicita' delle
relative  procedure,  uno  o  piu'  decreti  legislativi di riassetto
normativo  recanti  la  disciplina  ((  .  .  .  )),  dei  sistemi di
stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e dei rifiuti radioattivi,
nonche'  dei  sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei materiali e
rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere   e   da   realizzare   in   favore  delle  popolazioni
interessate.  I  decreti  sono  adottati,  secondo  le  modalita' e i
principi  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, su
proposta  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,   e  successivamente  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I  pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni   dalla   data   di  trasmissione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  31  MARZO 2011, N. 34,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
  2.  La  delega  di  cui  al  comma 1 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  previsione  della  possibilita'  di dichiarare i siti aree di
interesse   strategico   nazionale,  soggette  a  speciali  forme  di
vigilanza e di protezione;
    b)  definizione  di  elevati  livelli  di sicurezza dei siti, che
soddisfino  le  esigenze  di  tutela della salute della popolazione e
dell' ambiente;
    c)  riconoscimento  di  benefici  diretti alle persone residenti,
agli  enti  locali e alle imprese operanti nel territorio circostante
il sito (( . . . ));
    d) previsione delle modalita' (( . . . )) per la sistemazione dei
rifiuti  radioattivi  e  dei  materiali  nucleari irraggiati e per lo
smantellamento degli impianti a fine vita;
    e)  acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti
pubblici   di  ricerca,  ivi  incluso  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
    f)   determinazione  delle  modalita'  di  esercizio  del  potere
sostitutivo  del  Governo  in  caso  di  mancato raggiungimento delle
necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
    g) previsione che ((la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
o  lo  smantellamento))  di  impianti nucleari a fine vita e tutte le
opere  connesse  siano  considerati attivita' di preminente interesse
statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su
istanza  del  soggetto  richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e successive modificazioni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
    h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito
di  un  procedimento  unico  al  quale partecipano le amministrazioni
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con   le  modalita'  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241;
l'autorizzazione   deve  comprendere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita',   indifferibilita'   e  urgenza  delle  opere,  l'eventuale
dichiarazione   di   inamovibilita'   e   l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione
unica  sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione,
concessione,   licenza,   nulla   osta,   atto   di  assenso  e  atto
amministrativo,  comunque denominati, ad eccezione delle procedure di
valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica  (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti
dalle  norme  vigenti,  costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
    i)  ((LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
    l)  previsione  che  ((  .  .  .  ))  controlli di sicurezza e di
radioprotezione,   che   devono   comunque   assicurare   la  massima
trasparenza  nei  confronti  dei  cittadini  e  delle amministrazioni
locali, siano (( . . . )) svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi anche del
supporto  e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di
sicurezza europee;
    m)  individuazione  degli  strumenti  di  copertura finanziaria e
assicurativa   contro  il  rischio  di  prolungamento  dei  tempi  di
costruzione  per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione
unica;
    n)  ((LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
  ((o)   previsione   di  opportune  forme  di  informazione  per  le
popolazioni e in particolare per quelle coinvolte));
    p)   previsione   di  sanzioni  per  la  violazione  delle  norme
prescrittive previste nei decreti legislativi;
    q)  ((LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
  3.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
  4.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).
  5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Ai relativi
adempimenti   si   provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7.  All'articolo  3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, e'
regolamentata  la  garanzia  finanziaria  di  cui  al numero 1) della
lettera d) del comma 2".